Frodi Assicurative: Penali.
La corte di cassazione con la sentenza del 15 maggio 2012, depositata il 13 giugno 2012, della sezione sesta n. 23256/12 HA CONFERMATO la reclusione da uno a cinque anni, per chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.
Stessa sanzione a chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Il secondo comma precisa che si procede a querela di parte.
Le disposizioni incriminanti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato (terzo comma). Anche in questo caso il codice specifica che il delitto è punibile a querela della persona offesa.