Polizze e Mutui: Novità


Lo scorso 1 marzo il Senato ha approvato, con modificazioni, il testo per la conversione in legge del c.d. decreto sulle liberalizzazioni (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1), che ora è in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, per la sua definitiva entrata in vigore.

 

Come noto, ai sensi dell’art. 28 del decreto liberalizzazioni, la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario che subordina l’erogazione di un mutuo alla stipula di una polizza assicurativa vita (tipicamente una temporanea caso morte) deve presentare al cliente “almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.


 Come appare evidente, la norma è finalizzata a favorire la concorrenza, impedendo alla banca (od altro intermediario finanziario) la possibilità di obbligare il cliente, che richieda un mutuo, alla contestuale sottoscrizione di una polizza vita, emessa da una compagnia assicurativa della stessa banca. 

Durante l’iter di approvazione del DL, la portata della disposizione è stata ampliata, indicando al comma 1 dell’art. 28 (in corso di conversione in legge) che, fermo l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due diversi gruppi assicurativi non riconducibili alla banca, nel caso di concessione di credito subordinata alla stipula di una polizza, “il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo”

Si impedisce così alle banche di presentare al cliente solamente proposte alternative peggiorative, rispetto alla propria.

 

Il testo approvato, prevede altresì che “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Isvap definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1”.

È utile evidenziare inoltre che l’art. 28 fa riferimento, tra l’altro, alle regole di comportamento alle quali le Imprese e gli Intermediari assicurativi sono tenuti ad attenersi nell’offerta delle polizze, (art. 183 del Codice delle Assicurazioni), riaffermando le relative disposizioni di attuazione diramate dall’Isvap.

 

Tra queste, come richiesto espressamente dal Sindacato Nazionale Agenti, viene dunque riconfermato il provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011 (che entrerà in vigore il 2 aprile p.v.), ai sensi del quale le banche (e gli altri intermediari finanziari) comunque si devono astenere dall’assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.